03/10/2026

Inquinamento acustico e autorizzazioni per locali di intrattenimento: il Consiglio di Stato ribadisce l’obbligo di un’istruttoria tecnica effettiva

Una recente decisione del Consiglio di Stato (Sez. IV, 2 marzo 2026, n. 1612) affronta il tema della legittimità delle autorizzazioni rilasciate dai Comuni per attività di pubblico spettacolo con diffusione sonora, chiarendo alcuni principi rilevanti in materia di valutazione dell’impatto acustico e di sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’amministrazione.

Il caso

La controversia riguardava le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Monopoli a una società per lo svolgimento di attività di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo. Alcuni residenti della zona avevano impugnato tali provvedimenti sostenendo che il Comune avesse rilasciato e successivamente rinnovato le autorizzazioni senza svolgere un’adeguata istruttoria tecnica sul rispetto dei limiti acustici.

Il TAR Puglia aveva respinto il ricorso ritenendo che la verifica dei livelli sonori potesse essere svolta anche in sede di controllo successivo all’avvio dell’attività. I ricorrenti hanno quindi proposto appello.

Il quadro normativo

Il Consiglio di Stato richiama la disciplina contenuta nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, adottato in attuazione della legge quadro sull’inquinamento acustico (l. 447/1995), che stabilisce i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento e nei pubblici esercizi.

La normativa distingue due ipotesi:

  • impianti non idonei a superare i limiti, per i quali è sufficiente una dichiarazione tecnica attestante la verifica effettuata (art. 4);
  • impianti potenzialmente idonei a superare i limiti, per i quali è necessario un accertamento nelle condizioni di esercizio più ricorrenti, considerando il numero medio di persone presenti, il tipo di emissione sonora e le abituali impostazioni dell’impianto (art. 5).

Per quanto in particolare concerne gli impianti potenzialmente idonei a superare i limiti, muovendo dal tenore della norma (a mente della quale, per quanto qui di interesse, <il tecnico competente deve svolgere un ulteriore accertamento “nelle condizioni di esercizio più ricorrenti del locale, tenendo conto del numero delle persone mediamente presenti, del tipo di emissione sonora più frequente e delle abituali impostazioni dell’impianto.” Anche in questo caso (art. 5, comma 4) “all’esito del secondo accertamento, qualora risulti che i valori accertati rispettano i prescritti limiti, il gestore del locale, o il soggetto di cui all’articolo 3, comma 3, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale documento, corredato dalla relazione del tecnico competente, è conservato presso il locale ed esibito, su richiesta, alle autorità di controllo”>) il Consiglio di Stato conclude nel senso che <Già dal tenore delle disposizioni richiamate emerge che i controlli di cui all’art. 5 d.P.C.M 215/1999 si collocano in una fase preliminare atteso che i loro esiti devono essere poi prodotti in una successiva fase di controllo; peraltro lo stesso termine “requisiti acustici” sta ad indicare evidentemente il possesso di caratteristiche idonee che ovviamente devono essere possedute prima dell’esercizio.>.

In altre parole, nell’ipotesi di cui all’art. 5 le verifiche devono essere effettuate già nella fase preliminare di rilascio dell’autorizzazione, poiché riguardano il possesso dei requisiti tecnici dell’impianto.

 

Le carenze dell’istruttoria

Nel caso di specie il giudice amministrativo ha rilevato diverse criticità nell’istruttoria svolta dal Comune.

La relazione tecnica di previsione di impatto acustico era stata redatta sulla base di misurazioni effettuate di mattina e in assenza di pubblico, circostanza ritenuta incompatibile con quanto richiesto dall’art. 5 del D.P.C.M. 215/1999, che impone verifiche nelle condizioni di utilizzo più ricorrenti del locale.

Inoltre, la relazione riteneva “trascurabile” il rumore antropico derivante dalla presenza degli avventori, pur trattandosi di una struttura con capienza autorizzata di circa 980 persone. Tale valutazione è stata giudicata priva di adeguato supporto logico e tecnico.

Ulteriori profili critici sono stati individuati:

–          nell’utilizzo di una valutazione di impatto acustico risalente all’anno precedente, quindi non aggiornata rispetto alle condizioni effettive dell’impianto;

–          nel fatto che il rinnovo dell’autorizzazione fosse stato adottato senza una nuova istruttoria tecnica adeguata;

–          nell’irrilevanza, ai fini del procedimento autorizzatorio, di sopralluoghi informali svolti da tecnici di parte.

Il sindacato sulla discrezionalità tecnica

La sentenza ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa: il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni tecniche, ma può verificarne la coerenza logica, la correttezza metodologica e la completezza istruttoria.

Quando emergono carenze istruttorie, incongruenze o applicazioni non corrette dei criteri tecnici, il sindacato giurisdizionale diventa pienamente ammissibile.

L’esito del giudizio

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello, accertando l’illegittimità dei provvedimenti autorizzatori per carenza istruttoria e condannando il Comune e la società controinteressata al pagamento delle spese di giudizio.

La decisione si segnala perché ribadisce un principio di particolare rilevanza pratica: nelle attività potenzialmente impattanti sotto il profilo acustico, l’amministrazione non può limitarsi a recepire passivamente le relazioni tecniche prodotte dal privato, ma deve verificarne attentamente la conformità alla normativa e l’attendibilità rispetto alle reali condizioni di esercizio dell’attività.

Nel caso esaminato, le modalità con cui erano state svolte le verifiche acustiche e la documentazione acquisita dal Comune sono state ritenute non conformi alle prescrizioni normative, anche in ragione della circostanza che i rilievi erano stati effettuati in orari non compatibili con l’effettivo esercizio dell’attività, con conseguente illegittimità delle autorizzazioni.

Essa si colloca inoltre nel solco dell’orientamento consolidato secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica incontra, da un lato, un limite intrinseco nel divieto di sostituzione dell’organo giurisdizionale all’amministrazione nelle scelte di merito, ma, dall’altro, un limite estrinseco che consente la verifica della correttezza metodologica dell’iter valutativo, della completezza dell’istruttoria e della coerenza dell’apprezzamento tecnico rispetto ai parametri normativi e scientifici di riferimento.

Commento a cura dell’avv. Elena Tanzarella